Cass. pen. n. 17277 del 6 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE


Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, in ragione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A
Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5 com. 3
Cod. Pen. art. 20
Cod. Strada art. 116

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. pen. n. 13795/2025

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE