Cass. civ. n. 17306 del 24 giugno 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Previsione di sanzione espulsiva per la stessa infrazione in caso di maggiore gravità - Valutazione da parte del giudice - Dovere di individuare specificamente gli elementi idonei ad integrare la maggiore gravità - Sussistenza.


In tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva ed individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti ad integrare il dirimente requisito della maggiore gravità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8621 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2119
Contr. Coll. 08/02/2005 art. 41 com. 6 lett. D)
Contr. Coll. 08/02/2005 art. 41 com. 7 lett. A)

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