Cass. pen. n. 17308 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Rinuncia parziale del difensore - Formalità - Indicazione - Rinuncia implicita ai motivi di appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21655 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

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