Cass. civ. n. 17331 del 24 giugno 2024

Testo massima n. 1


BENI - FRUTTI - IN GENERE Spese di produzione e raccolto - Rimborsabilità - Limiti.


L'art. 821, comma 2, c.c., va interpretato nel senso che che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere, a colui che fa propri i frutti, il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte quelle affrontate, ancorché superiori a quelle che ordinariamente si incontrano.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16700 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 821 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE