Cass. civ. n. 17368 del 16 giugno 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - IN GENERE


Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione - Riproponibilità della domanda nei confronti dei proprietari di tutti i fondi intercludenti - Ammissibilità - Fondamento.


L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1051
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 9685/2013

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE