Cass. civ. n. 17401 del 24 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE


Misurazione dei consumi mediante contatore - Accettazione da parte dei contraenti - Ripartizione degli oneri della prova - Possibilità per l'utente di contestare il malfunzionamento dello strumento - Onere di contestazione specifica - Contenuto.


In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1559
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 297/2020

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