Cass. civ. n. 17403 del 24 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Comunicazione alle parti costituite della relazione di CTU - Nomina di un consulente di parte - Possibilità di trasmettere la bozza di relazione al consulente di parte - Fondamento.
La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.