Cass. civ. n. 17416 del 16 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Ricorso per cassazione - Accertamento del vizio denunciato - Omessa pronuncia su un motivo di appello - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Esclusione - Condizioni.


Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21968 del 2015

Normativa correlata

Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

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