Cass. civ. n. 1747 del 24 gennaio 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI


Contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Decorrenza automatica degli interessi moratori - Direttiva CE n. 35 del 2000 - Disciplina di attuazione - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza - Fondamento.


La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1655
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35

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