Cass. civ. n. 17470 del 25 giugno 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE Licenziamento intimato dal cedente prima della cessione - Applicazione dell'art. 2112 c.c. - Condizioni - Onere del lavoratore di osservare il termine di decadenza per impugnare il recesso - Sussistenza - Invio degli atti impeditivi della decadenza al cedente - Necessità.


In ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell'azienda, la norma di garanzia di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione soltanto se c'è stata la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori ex tunc, che presuppongono però l'osservanza da parte del lavoratore del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi della stessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15678 del 2006

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

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