Cass. pen. n. 6360 del 2 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Quando il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (come è previsto, in materia di misure cautelari reali, dall'art. 325 c.p.p.), non possono essere dedotte come motivo a sostegno del medesimo la “mancanza” o la “manifesta illogicità della motivazione, specificamente previste come vizi di motivazione dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.