Cass. pen. n. 3803 del 19 giugno 1997

Testo massima n. 1


Poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, comma terzo, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. b) e c), c.p.p., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e). c.p.p.

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