Cass. pen. n. 17496 del 16 aprile 2025

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")


Accertamento di un fatto costituente reato di rilevante gravità, punito con la reclusione - Provvedimento disciplinare di sospensione dall’attività professionale emesso per un limitato periodo temporale - Violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla Corte EDU, nel caso in cui l'imputato, a fronte dell'accertata consumazione di un fatto costituente reato di rilevante gravità punito con pena detentiva, sia stato destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'attività professionale emesso, per un limitato periodo temporale, dall'ordine di appartenenza, non avendo quest'ultima sanzione un grado di incisività paragonabile al rigore tipico della pena. (Fattispecie in tema di peculato).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

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Precedenti: Cass. pen. n. 41720/2024

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