Cass. pen. n. 17507 del 15 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Costituzione di parte civile durante le indagini preliminari - Nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Ragioni - Termine iniziale - Indicazione - Fattispecie.


La costituzione di parte civile avvenuta nel corso delle indagini preliminari - nella specie, in sede di incidente probatorio - è affetta da nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento delle parti private. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine iniziale della costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", indicato dall'art. 79 cod. proc. pen., presuppone l'esercizio dell'azione penale e coincide con la fissazione di detta udienza). (Diff.: n. 1767 del 1992,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4136 del 2011

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.

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