14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3261 del 26 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Presupposto necessario perché possano essere iniziate le indagini preliminari è l’esistenza di una notitia criminis la quale per essere tale, deve avere per oggetto un fatto specifico idoneo ad integrare estremi di reato e deve essere dotata, per la fonte da cui proviene, di adeguata credibilità. Pertanto è da escludere che possano essere promosse indagini preliminari non già sulla base di una notizia di reato ma al fine di eventualmente acquisirla, come nel caso di indagini a tappeto ed in forma indiscriminata, dirette ad accertare se eventualmente ipotetici reati siano stati commessi, essendo una tale attività consentita soltanto agli organi di polizia nell’esercizio della propria attività amministrativa di prevenzione e repressione dei reati; attività che, in quanto svolta la di fuori delle norme del codice di rito, va effettuata nel pieno rispetto delle altrui libertà, fatti salvi, ovviamente, gli specifici poteri di accertamento attribuiti da specifiche disposizioni di legge.
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