Cass. pen. n. 1863 del 27 maggio 1997
Testo massima n. 1
Il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato.