Cass. pen. n. 1794 del 24 agosto 1995

Testo massima n. 1


L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale è attribuito il reato, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e dell'utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione del suddetto soggetto non essendo al riguardo sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome.

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