14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4575 del 14 gennaio 1993
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente nell’apposito registro la notitia criminis che gli perviene o che ha acquisita di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, sicché l’iscrizione consegue immediatamente a ricezione od acquisizione di notizia di reato anche quando è ancora ignoto l’autore. Pertanto, la pendenza del procedimento prescinde dall’esercizio successivo dell’azione penale [ contro persona individuata ] e di conseguenza, con riferimento al contenuto dell’art. 12 c.p.p., sin dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro scatta la disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione. [ Nella specie, relativa a procedimento penale contro ignoti di competenza del tribunale e procedimento a carico di persona individuata di competenza del pretore connesso al primo a norma della lett. c dell’art. 12 cit., è stato risolto in conflitto dichiarando la competenza del tribunale ].
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