Cass. pen. n. 4575 del 14 gennaio 1993
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro la notitia criminis che gli perviene o che ha acquisita di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, sicché l'iscrizione consegue immediatamente a ricezione od acquisizione di notizia di reato anche quando è ancora ignoto l'autore. Pertanto, la pendenza del procedimento prescinde dall'esercizio successivo dell'azione penale (contro persona individuata) e di conseguenza, con riferimento al contenuto dell'art. 12 c.p.p., sin dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro scatta la disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione. (Nella specie, relativa a procedimento penale contro ignoti di competenza del tribunale e procedimento a carico di persona individuata di competenza del pretore connesso al primo a norma della lett. c dell'art. 12 cit., è stato risolto in conflitto dichiarando la competenza del tribunale).
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