Cass. pen. n. 17531 del 22 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO


Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Credito di pena - Computabilità ai fini della pena da eseguire - Limiti.


Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

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Conformi: Cass. pen. n. 25186/2009

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