Cass. pen. n. 4440 del 1 settembre 1998

Testo massima n. 1


Quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona il P.M. non è facoltizzato a procedere nei confronti di essa a nuova iscrizione per il medesimo reato e nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari dalla data della primitiva iscrizione ed alla relativa scadenza scatta la sanzione di inutilizzabilità degli ulteriori atti compiuti. A nuova iscrizione può procedersi solo quando pervenga, a carico del soggetto già iscritto, una notizia relativa ad un diverso reato oppure, in relazione al medesimo reato, vengano indicati ulteriori autori; infatti, la novità di una notizia di reato si ricollega al suo oggetto (fatti riferiti e loro autore) e non dipende dalla fonte o dall'occasione che l'ha determinata. (Fattispecie in cui si è esclusa la utilizzabilità ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere di risultanze acquisite in un procedimento a carico di altri indagati, non potendo esse costituire nuova notizia, legittimante una diversa iscrizione).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi