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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 820 del 12 marzo 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 820 del 12 marzo 1996

Testo massima n. 1

Non è possibile ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato [ mod. 45 ] senza inviare avviso alla persona che, presentando un esposto alla polizia giudiziaria, aveva fatto richiesta di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p. riguarda infatti solo gli atti per i quali il P.M. abbia disposto l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Testo massima n. 2

Presupposto necessario per la concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, serbando, dopo la condanna, un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza. Ne consegue che non può ritenersi meritevole del beneficio in questione il soggetto che, successivamente alla condanna, sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, anche se le diverse denunzie non sono ancora sfociate in sentenze di condanna definitive. Ed invero, ai fini della concessione della riabilitazione, ben possono essere valutati fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, in quanto quel che conta è la valutazione globale della condotta del richiedente al fine di stabilire se lo stesso — prescindendo dall’accertamento giudiziale della sua responsabilità — abbia dato prova di essere rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento che regolano la società civile.

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