Cass. pen. n. 30326 del 11 settembre 2002

Testo massima n. 1


Dall'operazione di qualificazione va distinto il fenomeno della “conversione” in senso tecnico del negozio giuridico processuale: a tale istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate, gli artt. 569, commi 2 e 3, e 580 c.p.p.

Testo massima n. 2


La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione.

Testo massima n. 3


Se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/o proposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito — prescindendo da qualsiasi indagine valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto, cioè, di errore-ostativo o di scelta deliberata — deve limitarsi semplicemente, a norma della regula iuris dettata dall'art. 568, comma 5, c.p.p., a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all'atto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudice competente. Tale fenomeno è dommaticamente inquadrabile nella categoria dell'esatta qualificazione giuridica dell'atto, ed il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione.

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