Cass. pen. n. 17561 del 16 gennaio 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis, cod. pen. - Diversa natura giuridica - Sussistenza - Conseguenze.


In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30768 del 2023

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis

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