14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3020 del 27 luglio 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni rese, divenute irripetibili per la soppressione del dichiarante, ben possono essere valutate — secondo la loro sostanziale natura di spontanee dichiarazioni di persona informata sui fatti e almeno virtualmente coindagata — a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari, ove documentate o comunque quando del loro contenuto venga fatta relazione dall’ufficiale di P.G. che le ha raccolte, ovvero se questi renda testimonianza de relato.
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