Cass. pen. n. 10525 del 17 ottobre 1991
Testo massima n. 1
Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Sicché polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani possono procedere ad operazioni di campionamento delle acque, rimanendo riservate le operazioni di analisi agli organi tecnici competenti.