Cass. civ. n. 17620 del 26 giugno 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONSORZI - COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE Acque minerali - Determinazione del canone di concessione ex art. 13 l.p. Bolzano n. 7 del 2005 - Modalità - Distinzione tra canone di concessione e componente tariffaria aggiuntiva - Esclusione - Fattispecie.
Le modalità di determinazione del canone dovuto per la concessione di acque minerali, di cui all'art. 13 della l.p. Bolzano n. 7 del 2005 (nella formulazione ratione temporis applicabile), non consentono una distinzione tra canone di concessione in senso stretto e componente tariffaria aggiuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del TSAP e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuta la somma che la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano aveva richiesto alla società concessionaria in forza di una pretesa distinzione tra canone di concessione e "componente tariffaria legata all'ambiente").
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge Prov. 07/08/2017 num. 12 art. 7
Legge Reg. Trentino Alto Adige 26/07/1954 num. 22
Cod. Civ. art. 1372