Cass. civ. n. 17631 del 20 giugno 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Ente pubblico economico - Rapporti di lavoro - Natura privatistica - Mansioni superiori - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione.


Il rapporto di lavoro che intercorre con l'ente pubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10811 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

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