Cass. pen. n. 3229 del 10 agosto 1990

Testo massima n. 1


Il sequestro previsto dall'art. 354 c.p.p. può essere eseguito solo da ufficiali di polizia giudiziaria, e pertanto non dai vigili urbani che sono solo agenti di polizia giudiziaria. L'eventuale esecuzione di detto sequestro da parte dei vigili urbani dà luogo ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p., che non può essere dedotta, né rilevata d'ufficio, dopo la deliberazione del tribunale del riesame.

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