Cass. civ. n. 17634 del 20 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Associazione Luzzatti - Natura privatistica - Passaggio dal personale al Ministero dello sviluppo economico - Modalità - Limiti.


Al passaggio di competenze e di personale dall'Associazione Luzzatti al Ministero dello sviluppo economico, in conseguenza della soppressione dell'ente, disposta con d.l. n. 95 del 2012 (conv. dalla l. n. 135 del 2012), non è applicabile né l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, stante la natura privatistica dell'Associazione, né l'art. 2112 c.c., non essendo configurabile una vicenda successoria di trasferimento d'azienda, in quanto l'art. 12, comma 54, del citato d.l. prevede solo la successione, a titolo particolare, del Ministero nei rapporti di lavoro specificamente individuati dal legislatore, in modo da predeterminare la platea dei soggetti destinatari del passaggio, limitandola ai dipendenti effettivamente in servizio presso l'ente soppresso al momento dell'intervento normativo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3747 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 49
Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 52
Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 54
Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2112
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

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