Cass. civ. n. 17643 del 20 giugno 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Indennità sostitutiva delle ferie - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Eccezioni.


La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29844 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Costituzione art. 36 com. 3

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