Cass. pen. n. 1765 del 21 dicembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza cautelare del tribunale del riesame che ha dichiarato l'incompetenza territoriale - Interesse dell'indagato ad impugnare ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ulteriori censure - Proponibilità - Esclusione - Ragioni.
L'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare e trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mentre gli è preclusa ogni ulteriore censura, essendo l'ordinanza genetica destinata ad essere sostituita dal titolo emesso dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. o, in mancanza, a perdere definitivamente efficacia.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.