Cass. civ. n. 17658 del 20 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Riscatto di servizi da parte dell’ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell’amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo “ex lege” - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie.
In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1173
Cod. Civ. art. 1218