14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 440 del 8 marzo 1993
Testo massima n. 1
L’obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell’art. 357 comma secondo c.p.p. non è prescritto a pena di nullità, sicché è da ritenere che qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo che ne consenta comunque l’individuazione delle fonti relative, essa può far parte del fascicolo del P.M., da depositare a norma dell’art. 416 comma secondo stesso codice, e se ne può tenere conto ai fini dell’adozione delle misure cautelari e del rinvio a giudizio dell’imputato, mentre non può entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento nel quale anche gli atti irripetibili possono essere inseriti solo se risultanti da verbali. [ Fattispecie in tema di sommarie informazioni non verbalizzate, ma solo sintetizzate nell’informativa di reato ].
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