Cass. pen. n. 440 del 8 marzo 1993
Testo massima n. 1
L'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357 comma secondo c.p.p. non è prescritto a pena di nullità, sicché è da ritenere che qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo che ne consenta comunque l'individuazione delle fonti relative, essa può far parte del fascicolo del P.M., da depositare a norma dell'art. 416 comma secondo stesso codice, e se ne può tenere conto ai fini dell'adozione delle misure cautelari e del rinvio a giudizio dell'imputato, mentre non può entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento nel quale anche gli atti irripetibili possono essere inseriti solo se risultanti da verbali. (Fattispecie in tema di sommarie informazioni non verbalizzate, ma solo sintetizzate nell'informativa di reato).
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