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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7605 del 15 luglio 1991

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7605 del 15 luglio 1991

Testo massima n. 1

La redazione del verbale, nelle forme di cui all’art. 373 c.p.p., imposta per numerosi atti, fra cui le «informazioni assunte, a norma dell’art. 351, nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto», dall’art. 357, comma secondo, lett. c ], non è prescritta a pena di nullità. Il principio di tassatività delle nullità esclude, pertanto, che la violazione di tale norma impedisca l’utilizzazione dell’atto, qualora ne sia ugualmente consentita l’individuazione.

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