14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1444 del 15 maggio 1997
Testo massima n. 1
Le relazioni di servizio redatte da un agente infiltrato in una organizzazione criminale sono utilizzabili anche nella parte in cui riferiscono in forma di citazione testuale le dichiarazioni rese dai presenti poiché dell’attività svolta la polizia giudiziaria deve rendere conto, a norma dell’art. 357, comma 1, c.p.p., «secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini» e non è possibile prendere nota di attività consistite in simulate trattative se non riferendone l’andamento. D’altro canto le dichiarazioni riportate sono solo in via indiretta e inconsapevole rivolte ad un agente di polizia giudiziaria il quale, anche per la salvaguardia della propria incolumità personale, deve tenere celata tale qualità e non potrebbe in nessun modo procedere alla verbalizzazione nelle forme di rito.
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