Cass. pen. n. 17696 del 28 marzo 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimenti relativi ai permessi di colloquio - Ricorribilità per cassazione - Ragioni - Appellabilità ex art. 310, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.


I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310, cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3729 del 2016

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 4 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37
Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 123 art. 1 com. 1

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