Cass. pen. n. 17697 del 9 aprile 2024
Testo massima n. 1
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE
Ordinanza di esclusione della parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Limiti - Abnormità - Fattispecie.
L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 113
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 590 sexies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 bis PENDENTE