Cass. civ. n. 1770 del 17 gennaio 2024
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE
Artt. 119 e 120 c.c. - Combinato disposto - Efficacia della sentenza di interdizione sul matrimonio- Differenze probatorie - Mancata formazione del giudicato al momento del matrimonio - Conseguenze.
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 119
Cod. Civ. art. 120
Cod. Civ. art. 421
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.