Cass. pen. n. 758 del 26 gennaio 1994

Testo massima n. 1


I risultati di un accertamento tecnico, non indifferibile, disposto dal P.M., possono essere legittimamente utilizzati dal giudice di merito, ove l'accertamento stesso sia stato espletato senza l'espressa riserva della persona sottoposta alle indagini di promuovere incidente probatorio.

Testo massima n. 2


Qualora risulti accertata l'esistenza di una volontà omicida in base ad inequivoci elementi probatori di natura oggettiva, desunti principalmente dalle concrete modalità della condotta, resta non influente l'apparente inadeguatezza della causale, essendo varie per intensità le ragioni di ciascun individuo e potendo uccidersi anche per un futile motivo.

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