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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7202 del 19 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7202 del 19 febbraio 2004

Testo massima n. 1

Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall’art. 360 c.p.p. ricorre l’obbligo di dare l’avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell’espletamento delle operazioni peritali.

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