Cass. pen. n. 10688 del 12 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Qualora il pubblico ministero proceda ad un accertamento tecnico irripetibile senza dare il previsto avviso alla persona indagata ed al suo difensore, non si realizza un'ipotesi di inutilizzabilità del mezzo, ma di nullità ai sensi dell'art. 178 comma primo c.p.p. la quale, non rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 c.p.p. deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stata acquisita al dibattimento una perizia irripetibile disposta dal pubblico ministero su soluzione di lavaggio di attrezzi finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti; al contempo ha rilevato che la verificatasi violazione dei diritti della difesa nell'esperimento di tale incombente aveva concretato una nullità che doveva ritenersi sanata in quanto tardivamente eccepita solo nei motivi di appello).
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