Cass. civ. n. 17711 del 21 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Notifica dell’appello con modalità telematica – Costituzione dell’appellante – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.


L'atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8951 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 348
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 bis

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