Cass. pen. n. 10590 del 9 dicembre 1996
Testo massima n. 1
L'imputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art. 360, comma quarto, c.p.p., non può più sollevare la questione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. ai sensi del menzionato art. 360 c.p.p. per mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'accertamento tecnico, dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione.
Testo massima n. 2
La nullità dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p. per omissione dell'avviso alla persona indagata e al difensore, attinendo all'intervento e all'assistenza della stessa in operazione alla quale l'indagato e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare (tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di assenza), va eccepita, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza. (Nella fattispecie, la censura è stata dichiarata inammissibile, essendo stata l'eccezione sollevata con l'atto di appello).
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