Cass. civ. n. 17713 del 21 giugno 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE Amministratore di condominio – Diritto al compenso – Preventiva approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto da cui risulta il credito – Necessità.
In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1131
Cod. Civ. art. 1135
Cod. Civ. art. 1136
Cod. Civ. art. 1720
Cod. Civ. art. 1130 bis