Cass. pen. n. 17715 del 16 aprile 2025
Testo massima n. 1
Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza. (In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE