Cass. pen. n. 17718 del 30 aprile 2025
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta - Oggetto - Profitto del reato di bancarotta - Nozione - Indicazione - Qualunque somma reputata nella disponibilità del reo - Esclusione - Ragione.
In tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 322 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2