Cass. civ. n. 1772 del 17 gennaio 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - MATRIMONIO PUTATIVO - BUONA FEDE DEI CONIUGI - IN GENERE Matrimonio - Azione di nullità svolta dal terzo dopo il decesso di uno dei coniugi - Interesse ad agire - Art. 584 c.c. - Condizioni.
In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 584