14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 215 del 15 marzo 1993
Testo massima n. 1
La persona che rende dichiarazioni al giudice o al pubblico ministero ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, ai sensi degli artt. 198, primo comma e 362 c.p.p. e di quest’obbligo dev’essere avvertita sia inizialmente, sia quando sia sospettata di falsità o reticenza, senza che in seguito a questo sospetto e al conseguente avvertimento mutino le forme dell’assunzione e diventi necessario procedere considerando la persona come sottoposta alle indagini. A tale conclusione induce il dettato dell’art. 207 c.p.p., che al primo comma prevede un nuovo avvertimento sulle «responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti» [ art. 497, secondo comma c.p.p. ] ed al secondo comma la possibilità, per il giudice, al termine dell’assunzione, di informare il pubblico ministero, ove ravvisi indizi del reato ex art. 372 c.p. [ Fattispecie in tema di misura cautelare personale: la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice del riesame avesse considerato tra gli indizi a carico le dichiarazioni di persona esaminata ai sensi dell’art. 362 c.p.p., il cui esame era proseguito dopo l’ammonimento a riferire il vero ].
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